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TITOLO II - PREVENZIONE E RIPRISTINO
AMBIENTALE
Art. 304
(Azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una
minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro
ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di
messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita
comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma
nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della
Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad
oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le
generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici
ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da
eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita
immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla
comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o
comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una
sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro
per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia
imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione
considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma
3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a
sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso
le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle
spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a
causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni
dall'effettuato pagamento.
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