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Art. 305
(Ripristino ambientale)
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare
senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di
cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre
autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre
l'obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o
gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo
scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi
per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base
delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente
alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno
verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune
per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto
immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare
ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori
deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2,
lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a
sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso
tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile
verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga
individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
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