|
TITOLO III - RISARCIMENTO DEL
DANNO AMBIENTALE
Art. 311
(Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche
esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno
ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale,
oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto.
2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue
spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di
riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita'
prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il
termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando
l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o
compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente
onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo
incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante e' obbligato
in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti
dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per
finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5. [
nota 1 ]
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4
della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità
risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le
procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3
dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del
risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche
al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai
parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del
risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in
giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso
nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi
vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente
comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2. [
nota 2 ]
|