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Art. 314
(Contenuto dell'ordinanza)
1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o
omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per
l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per
l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in
applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il
ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi
e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in
considerazione dell'entità dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla
situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo
ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del
danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per
equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non
inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata
erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al
presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo
di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun
giorno di pena detentiva.
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del
provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la
cancelleria del Giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette
copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti territoriali, al fine del
risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni
dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i
mezzi di ricorso ed i relativi termini.
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