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TITOLO I PRINCIPI GENERALI E
COMPETENZA
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 53
(Finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la
tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro
esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a statuto speciale ed ordinario, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità
montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
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