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Art. 58
(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente
sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di
protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione,
ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del
servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione
sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa
del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e
programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi
del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione
delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di
difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di
somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in
seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e
delle trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da
parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e
di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione
degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi
e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici. |