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CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA
RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 100
(Reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000
devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si
effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi
economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque
reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni
originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici
o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
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