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Art. 119
(Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del
titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti
tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi
quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi
economica effettuata in base all'allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei
prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le
risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva
2000/60/Ce nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto,
anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a
carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria,
famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi,
nonché delle condizioni geografiche e climatiche della Regione o delle Regioni
in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo
dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata
secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
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