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Art. 121
(Piani di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed
è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché
secondo le specifiche indicate nella parte B dell'allegato 4 alla parte terza
del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività
di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite
le Province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di
distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità
degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le Regioni, sentite le Province e
previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di
tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di
competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in
particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
h) l'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità
di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere
vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle Regioni entro i successivi sei
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
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