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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE III

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

-

> SEZIONE II

TUTELE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Titolo I

Principi generali e competenze

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Titolo II

Obiettivo di qualità

Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Capo II - Acque a specifica destinazione

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Art. 90

Titolo II

Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

Art. 95

Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Capo III - Tutela qualitatativa della risorsa: risparmio idrico

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 108

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Art. 109

Art. 110

Art. 111

Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116

Titolo IV

Strumenti di tutela

Capo I - Piano di gestione e piani di tutela delle acque

Art. 117

Art. 118

Art. 119

Art. 120

Art. 121

Art. 122

Art. 123

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

Art. 124

Art. 125

Art. 126

Art. 127

Capo III - Controllo degli scarichi

Art. 128

Art. 129

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Titolo V

Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative

Art. 133

Art. 134

Art. 135

Art. 136

Capo II - Sanzioni penali

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Art. 140

-

SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

-

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 121

(Piani di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le Province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le Regioni, sentite le Province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

h) l'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

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Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Prati Luca, Galotto Giannicola

Editore: Ipsoa

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 233

Collana: Testo unico ambientale   

Secondo volume della nuova Collana Testo Unico ambientale, SCARICHI, INQUINAMENTO IDRICO E DIFESA DEL SUOLO  aggiorna e offre indicazioni operative sulla disciplina degli scarichi, le necessarie autorizzazioni, i controlli, le sanzioni penali, amministrative e le depenalizzazioni, i soggetti responsabili e la delega di funzioni, il guasto agli impianti e la responsabilità, la disciplina della gestione degli scarichi nel regime transitorio.
E’ integrato anche da un ricco capitolo dedicato alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione.

Il volume è ricco di riferimenti giurisprudenziali che permettono agli operatori di essere aggiornati sui rischi e le sanzioni che derivano dal mancato corretto adempimento degli obblighi di legge.

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