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SEZIONE
II - TUTELE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E
COMPETENZE
Art. 73
(Finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina
generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità
per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi
a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di
buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli
accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed
eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o
eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze
pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni,
nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di
ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo
recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze
pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni
nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi
1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione
vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a
realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.
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