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Art.
84
(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Le Regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale
designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato nonchè di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese
nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle Regioni e
Province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e
tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le Regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque
dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con
quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'allegato 2 alla parte terza
del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni
tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua
ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a
revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi
o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86
le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per
l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali
adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per
l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
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