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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE III

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

-

> SEZIONE II

TUTELE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Titolo I

Principi generali e competenze

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Titolo II

Obiettivo di qualità

Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Capo II - Acque a specifica destinazione

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Art. 90

Titolo II

Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

Art. 95

Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Capo III - Tutela qualitatativa della risorsa: risparmio idrico

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 108

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Art. 109

Art. 110

Art. 111

Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116

Titolo IV

Strumenti di tutela

Capo I - Piano di gestione e piani di tutela delle acque

Art. 117

Art. 118

Art. 119

Art. 120

Art. 121

Art. 122

Art. 123

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

Art. 124

Art. 125

Art. 126

Art. 127

Capo III - Controllo degli scarichi

Art. 128

Art. 129

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Titolo V

Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative

Art. 133

Art. 134

Art. 135

Art. 136

Capo II - Sanzioni penali

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Art. 140

-

SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

-

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 84 

(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

1. Le Regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:

a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonchè di parchi e riserve naturali regionali;

b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;

c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle Regioni e Province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

2. Le Regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".

3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.

4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.

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Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Prati Luca, Galotto Giannicola

Editore: Ipsoa

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 233

Collana: Testo unico ambientale   

Secondo volume della nuova Collana Testo Unico ambientale, SCARICHI, INQUINAMENTO IDRICO E DIFESA DEL SUOLO  aggiorna e offre indicazioni operative sulla disciplina degli scarichi, le necessarie autorizzazioni, i controlli, le sanzioni penali, amministrative e le depenalizzazioni, i soggetti responsabili e la delega di funzioni, il guasto agli impianti e la responsabilità, la disciplina della gestione degli scarichi nel regime transitorio.
E’ integrato anche da un ricco capitolo dedicato alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione.

Il volume è ricco di riferimenti giurisprudenziali che permettono agli operatori di essere aggiornati sui rischi e le sanzioni che derivano dal mancato corretto adempimento degli obblighi di legge.

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