|
Art.
96
(Modifiche al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle
acque impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
è sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente
competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il
proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai
fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in
attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a
grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è
elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi
i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta"
che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.".
2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli
articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre
utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei
concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e
la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di
prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la
maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi
idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al
sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i
minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività
di recupero e di riciclo.".
3. L'articolo 12-bis del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito
dal seguente:
"Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di
risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione
deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche
qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda
deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica
dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate
o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior
regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al
consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni
singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali
possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata
carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello
potabile è triplicalo. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui
impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
"Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi
agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di
derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione
competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a
30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una
somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso
provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può
eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza
di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime
delle acque.".
5. Il secondo comma dell'articolo 54 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la
presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006
previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del Regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data,
alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte
abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11
dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto
della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza
del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può
proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso
effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio
del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo
95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
è sostituito dal seguente:
"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i
trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad
eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79". [ nota
1 ]
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, è inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica,
della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo
qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le
strutture consortili già operanti sul territorio.".
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio
nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del Regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di
derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero
utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di
proprietà privata. Le Regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano
forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come definiti dall'articolo 93 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
|