| MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERAZIONE
4 LUGLIO 2007 - Disposizioni modificative e integrative della
deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale italiana n. 178 del 2 agosto 2007)
IL
COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, che ha istituito
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art.
212, comma 8, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le imprese
che esercitano la raccolta e il
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come
attivita' ordinaria e regolare, nonche' le imprese che
trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantita' che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o
trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere
sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito
di semplice richiesta scritta alla
Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente
senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa
alla capacita' finanziaria e alla idoneita' tecnica
e senza che vi sia l'obbligo
di nomina del responsabile tecnico;
Visto il decreto 28
aprile 1998, n. 406,
del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la propria deliberazione 26 aprile 2006, prot. n.
01/CN/ALBO, relativa all'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art.
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'allegato
"B" alla citata deliberazione 26 aprile 2006,
prot. n. 01/CN/ALBO, recante il modello di ricevuta della
richiesta d'iscrizione ai sensi dell'art. 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la suddetta ricevuta
consente in via provvisoria alle
imprese interessate di
svolgere l'attivita' oggetto dell'iscrizione
all'Albo in attesa della emanazione del provvedimento formale
d'iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione
dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 3 e 4,
della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO;
Ritenuto, pertanto, di fissare un termine temporale
alla validita' delle ricevute rilasciate sia
in data successiva che in data
anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione;
Delibera:
Art.
1.
1. Nel
modello di ricevuta di cui all'allegato "B"
della citata deliberazione 26 aprile 2006, prot.
n. 01/CN/ALBO, dopo la frase:
"Segue provvedimento formale d'iscrizione, con
efficacia dalla data di ricezione della
richiesta" e' aggiunta la seguente "La presente
ricevuta e' valida sei mesi dalla data del rilascio.".
2. Il termine di validita' delle ricevute rilasciate
anteriormente all'entrata in vigore della presente
deliberazione e' fissato alla data del 31 dicembre 2007.
La presente deliberazione entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2007
Il Presidente: Laraia
Il segretario: Onori
|