| DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20 - Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 6 marzo 2007)
testo in vigore dal: 7 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della
cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre
2006;
Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a
promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed
energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni
climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato
I.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo
di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unita' che
puo' operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante
cogenerazione;
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente
giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe
altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricita' da cogenerazione: l'elettricita' generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo
la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del
processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
l) elettricita' di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita'
dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di
elettricita', di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il
calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita' e di energia meccanica;
n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di
calore e di elettricita' che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime
di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e successive modificazioni.
Art. 3
Metodi alternativi
1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, e' considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui
all'articolo 9, comma 4, la quantita' di elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e' determinata in conformita'
all'allegato II.
Art. 4
Garanzia di origine dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento
1. L'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha
diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in
seguito denominata garanzia di origine.
2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia
di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. La garanzia di origine puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia
non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. La garanzia di origine specifica:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) la tecnologia utilizzata;
c) il combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
d) la quantita' di combustibile utilizzato mensilmente;
e) la corrispondente produzione netta mensile di energia
elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente
all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui e'
stata prodotta l'elettricita';
g) l'uso del calore generato insieme all'elettricita';
h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato
III.
5. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali
e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi
del presente decreto.
6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.,
istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di
origine.
7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilita'
dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le
competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli
impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e
sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.
9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva
2004/8/CE e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e
sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a
quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
Art. 5
Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza
unificata e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per la
realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della
microcogenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri
elencati nell'allegato IV;
b) individua per ogni regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta
all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonche' la disponibilita' di combustibili e di altre fonti energetiche da
utilizzare per la cogenerazione;
c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto
rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni
attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.
Art. 6
Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia
basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscal-damento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto
rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in
teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;
f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
g) tipologia di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del
diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e'
equiparato al risparmio di gas naturale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la
disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica
scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.
Art. 7
Questioni attinenti alla rete di elettricita' e alle tariffe
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unita' di
cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal
produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete
devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione
delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete. Tali modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei
benefici che i produttori gia' connessi, quelli collegatisi
successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso
alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unita' di piccola o micro-cogenerazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera g), sono previamente
notificati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unita' di cogenerazione ad
alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni
di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
Art. 8
Semplificazione delle procedure amministrative
1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Col provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di
sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e
l'esercizio di unita' di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della
medesima legge n. 239 del 2004.
Art. 9
Relazioni annuali
1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una
relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione e' inviata per informazione alla Commissione europea.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con
particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilita' del sistema di Garanzia di origine;
b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate
a:
1) favorire la progettazione di unita' di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed
evitare la produzione di una quantita' di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipoall'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarita' delle varie
tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di
autorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilita' di una procedura di programmazione rapida per i
produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio
delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno
precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla
produzione nazionale di elettricita' e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla
metodologia di cui all'allegato II.
Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati
relativi alla capacita' di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di
energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
Art. 10
Monitoraggio e controllo
1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia
di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' gli esercenti degli impianti di cui
all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d),
comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi alla propria officina elettrica.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui al
comma 1, prevedendo modalita' semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce una banca dati sulla
cogenerazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE, per l'immissione
nella banca dati di cui al comma 3, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalita' di sostegno e alla erogazione delle
agevolazioni stesse.
5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione
del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o
responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le modalita' di trasmissione dei dati che il Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.A. trasferisce a TERNA S.p.A. a soli fini statistici.
Art. 11
Modifiche e abrogazioni
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla
seguente: «piccola generazione»;
b) dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
«85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto
per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
c) il comma 86 e' sostituito dal seguente:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di
piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e'
termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari
potenzialita' termica.»;
d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione
degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».
Art. 12
Modifiche degli allegati
1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente
decreto legislativo. Gli allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle direttive e alle decisioni della
Comunita' europea.
Art. 13
Disposizioni particolari
1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una
unita' di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e' esclusa dal campo di applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati
o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006,
rimangono validi purche' i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del
31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento
derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla
data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel rispetto dei commi 3 e
4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscal-damento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I
predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto
sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per
cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo
delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio
continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono
l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.
Art. 15
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1)
Tipi di unita' di cogenerazione oggetto del presente decreto
a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.
b) Turbina a vapore a contropressione.
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore.
d) Turbina a gas con recupero di calore.
e) Motore a combustione interna.
f) Microturbine.
g) Motori Stirling.
h) Pile a combustibile.
i) Motori a vapore.
l) Cicli Rankine a fluido organico.
m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che
rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera a).
ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2)
Calcolo dell'elettricita' da cogenerazione
1. I valori usati per calcolare l'elettricita' da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto
dell'unita', in condizioni normali di utilizzazione. Per le unita' di micro-cogenerazione il calcolo puo' essere basato su valori
certificati.
2. La produzione di elettricita' da cogenerazione e' considerata pari alla produzione annua totale di elettricita' dell'unita'
misurata al punto di uscita dei principali generatori:
a) nelle unita' di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g)
e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,
b) nelle unita' di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.
3. Nelle unita' di cogenerazione con rendimento complessivo annuo
inferiore al valore di cui al punto 2, lettera a), [unita' di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato
I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera b) [unita' di cogenerazione del tipo a) e c) di cui
all'allegato I], la cogenerazione e' calcolata in base alla seguente formula:
E CHP = H CHP C
dove:
E CHP e' la quantita' di elettricita' da cogenerazione;
C e' il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4;
H CHP e' la quantita' di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di
calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della
turbina).
4. Il calcolo dell'elettricita' da cogenerazione dev'essere
basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unita' di cogenerazione tale rapporto non e' noto, si possono utilizzare,
specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unita' del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I, purche'
l'elettricita' da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricita' dell'unita':
| Tipo di unita' |
Rapporto di base energia/calore
(C) |
| Turbina a gas a ciclo combinato
con recupero di calore |
0,95 |
| Turbina a vapore a
contropressione |
0,45 |
| Turbina a presa di vapore a
condensazione |
0,45 |
| Turbina a gas con recupero di
calore |
0,55 |
| Motore a combustione interna |
0,75 |
Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti
energia/calore per le unita' del tipo f), g), h), i), l) e m) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla
Commissione europea.
5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione e' recuperata sotto forma
di sostanze chimiche e riciclata, detta parte puo' essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento
complessivo di cui alle lettere a) e b).
6. Ove ritenuto necessario si puo' determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricita' e calore utile
durante il funzio-namento a capacita' ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unita' specifica.
7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida
dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.
8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3.
ALLEGATO III
(previsto dall'art. 2)
Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione
1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del
funzionamento effettivo o previsto dell'unita' in condizioni normali di utilizzazione.
2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.
Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle unita' di
cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformita' del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di
riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore;
b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria
e' assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.
3. Calcolo del risparmio di energia primaria.
Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II
e' calcolato secondo la seguente formula:
--> Omisisis ... (Vedere G.I. n. 54 del 6-3-2007, pag. 10) <--
dove: PES= e' il risparmio di energia primaria;
CHPH(eta) = e' il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile
diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da
cogenerazione;
Ref H(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
CHPE(eta) = e' il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricita' annua da cogenerazione
divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da
cogenerazione. Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere
aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica.
Questo fattore supplementare non crea un diritto al rilascio delle Garanzie d'origine di cui all'art. 4.
Ref E(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita'.
4. Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE.
Se il risparmio di energia primaria di un processo e' calcolato conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il
risparmio di energia primaria e' calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo:
CHPH(eta) con H(eta) e CHPE(eta) con E(eta), dove:
H(eta) e' il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di
alimen-tazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'.
E(eta) e' il rendimento di elettricita' del processo, definito come il rendimento annuo di elettricita' diviso per il combustibile
di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'. Allorche' un'unita' di
cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che
rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creera' un
diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4.
5. Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai
punti 3 e 4.
6. Per le unita' di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria puo' essere basato su dati certificati.
7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore.
I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore di cui all'art. 4,
paragrafo 1, della direttiva 2994/8/CE e di cui alla formula riportata al punto 3 definiscono il rendimento di esercizio della
produzione separata di elettricita' e di calore che la cogenerazione e' destinata a sostituire.
I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:
a) per le unita' di cogenerazione quali definite all'art. 2, il
confronto con una produzione separata di elettricita' si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di
combustibile;
b) ogni unita' di cogenerazione e' confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricita'
disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unita' di cogenerazione;
c) i valori di rendimento di riferimento per le unita' di cogenerazione costruite prima del 1996 di 10 anni fa sono fissati sui
valori di riferimento delle unita' costruite nel 1996;
d) i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore riflettono le differenze
climatiche fra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.
ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 5)
Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento
1. L'analisi del potenziale nazionale di cui all'art. 5 considera:
a) il tipo di combustibili che e' possibile utilizzare per
realizzare il potenziale di cogenerazione, non trascurando specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili sul mercato nazionale del calore mediante cogenerazione;
b) il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare il
potenziale nazionale;
c) il tipo di produzione separata di elettricita' e calore e di energia meccanica che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe
sostituire;
d) la suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacita' esistente e costruzione di nuova capacita'.
2. L'analisi comprende opportuni meccanismi di attuazione del
rapporto costo/efficacia - in termini di risparmio di energia primaria - dell'aumento della quota di cogenerazione ad alto
rendimento nel mix energetico nazionale. L'analisi del rapporto costo/efficacia tiene conto anche degli impegni nazionali
sottoscritti nell'ambito degli impegni comunitari relativi al cambiamento climatico in virtu' del protocollo di Kyoto della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
3. L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali
per le scadenze 2010, 2015 e 2020 e include, ove fattibile, stime dei costi per ciascuna scadenza.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Omissis ...
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