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DECRETO
LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 201 -
Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. (pubblicato nel Supplemento Ordinario 228 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2007)
TESTO IN VIGORE: DAL 24-11-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. 2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
Art. 3. Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera. 2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente decreto.
Art. 4. Autorita' competente
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato autorita' competente prevista dall'articolo 3 della direttiva 2005/32/CE, assicurando il coordinamento con le regioni e con le altre Amministrazioni interessate per le attivita' di rispettiva competenza.
Art. 5. Funzioni dell'autorita' competente
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
Art. 6. Supporto tecnico dell'autorita' competente
1. L'Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, forniscono supporto all'autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse assegnate.
Art. 7. Controlli e verifiche
1. L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione. 3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. 5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.
Art. 8. Responsabilita' dell'importatore
1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
Art. 9. Marcatura e dichiarazione di conformita'
1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una dichiarazione di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla medesima misura. 2. La marcatura di conformita' CE consiste delle iniziali "CE" come indicato nell'allegato I. 3. La dichiarazione di conformita' contiene gli elementi specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore. 4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE. 5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana. 6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.
Art. 10. Clausola di salvaguardia
1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'. 2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di cui all'articolo 7, che il prodotto che consuma energia, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4. Ogni provvedimento adottato dall'autorita' competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento e' notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione. 5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita' e' riconducibile:
Art. 11. Valutazione di conformita'
1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V. 2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV. 3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorita' competente.
Art. 12. Presunzione di conformita'
1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9. 2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e' considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. 3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.
Art. 13. Norme armonizzate
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 2. Allorche' l'autorita' competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. 3. L'autorita' competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 14. Disposizioni per i componenti e le sottounita'
1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.
Art. 15. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
1. L'autorita' competente collabora con le autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.
Art. 16. Informazione dei consumatori
1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano:
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura.
Art. 17. Misure di esecuzione
1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le seguenti direttive comunitarie:
2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se:
Art. 18. Sanzioni
1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila. 2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila. 3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'autorita' competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 19. Abrogazioni
1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6; il punto 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Art. 20. Norme transitorie
1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 e all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura di esecuzione relativa al prodotto in questione. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, si applicano fino alla data di entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.
Art. 21. Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I (previsto dall'articolo 9) MARCATURA CE
Logo omesso
La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato. La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Allegato II (previsto dall'articolo 9) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La dichiarazione di conformita' deve contenere i seguenti dati: 1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguita'; 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata; 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
Allegato III (previsto dall'articolo 9) SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.
Allegato IV (previsto dall'articolo 11) CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformita' del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La documentazione contiene in particolare:
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.
Allegato V (previsto dall'articolo 11) SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA' (articolo 10)
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Per valutare la conformita' del prodotto che consuma energia, ci si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 3. Sistema di gestione degli elementi ambientali Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo' dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita' alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte. Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:
3.2. Pianificazione Il fabbricante deve fissare e rivedere:
3.3. Attuazione e documentazione 3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare:
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare:
3.4. Azione di controllo e correttiva
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Omissis ...
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Sicurezza e ambiente di Mannozzi G. - partita iva: 01632360440 |
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