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DECRETO
LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 205 - Attuazione
della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. (pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 228 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9
novembre 2007)
TESTO IN VIGORE DAL: 24-11-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE, relativa
al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, e in particolare
l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in
particolare il titolo III della parte quinta;
Visto l'allegato VI alla Convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78),
adottato nel 1997 ed entrato in vigore in data 19 maggio 2005;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della
Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato
della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini
previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e dell'universita'
e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al titolo III della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "del gasolio marino" sono sostituite
dalle seguenti: "dei combustibili per uso marittimo".
2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: "
Art. 292 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo
si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed
al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si
applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio
che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile
per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere
usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite,
distilla a 250°C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del
distillato a 250° C non puo' essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925,
2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume,
comprese le perdite, distilla a 250°C e di cui almeno l'85% in volume, comprese
le perdite, distilla a 350C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American
Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e
delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad
essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO
8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla
tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il
combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso
marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla
tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il
combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa
a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso
marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati
all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una
nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste
dall'articolo 2 del codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay
il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai
sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui
tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization
(I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI
della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici
passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei
bambini di eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due
o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto
senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al
pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza
del servizio;
p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata
ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.
572;
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o
ancorata presso un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave
all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate
di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il
cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante
sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito
ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di
depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico,
verificabile ed applicabile.".
3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1.
Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta,
inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di
soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per
tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni
ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f),
dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo
Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili
per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.
2. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione
della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il
contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili
per uso marittimo piu' elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte
quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del
petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia
possibile rispettare tali valori limite.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i
combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle
prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.".
4. L'articolo 295 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Art. 295
(Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle acque territoriali e
nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di
zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009, superiore allo 0,10% in massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e'
vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore
allo 0,1% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini
con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive
e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo
delle emissioni di SO "X"^, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di
una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del
divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera
italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano
o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di
cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto
2007, all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6.
Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un
servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione
europea, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e
nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in
massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano.
7. A
decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla navigazione
interna, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio
marino e dall'olio diesel marino, con tenore di zolfo superiore allo 0,1% massa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di combustibili per
uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi
all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e
stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili
conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo
l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri
combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi
delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di
cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a) alle navi adibite alla
navigazione interna, quando utilizzate in mare, per le quali sia stato
rilasciato un certificato di conformita' alla Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare;
b) alle navi di cui si prevede, secondo
orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c)
alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di
alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni
di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel
giornale generale e di contabilita' e nel giornale di macchina o nell'inventario
di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un
apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a
disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante
il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per
i tre anni successivi, nonche' un campione sigillato di tale combustibile,
firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il
bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al
completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno
dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita'
marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un apposito
registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del
relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori
alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni dei
dati comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi
fornitori e' comunicata in via preventiva. 13. I limiti relativi al tenore di
zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili
utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte
non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili
conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo'
pregiudicare le operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai
combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente
necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare
vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purche' si
dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure
ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che
sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale
deroga non si applica se il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o
dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano
tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del
comma 19;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la
competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati, su
navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana,
esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei
quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai
commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i diciotto
mesi, e' rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale
deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) la
descrizione della tecnologia e, in particolare, del principio di funzionamento,
corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di
sperimentazioni preliminari, nonche' la stima qualitativa e quantitativa delle
emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della
sperimentazione;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle
emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste di
inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non
superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in
modo significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai
commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno
studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con particolare
riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a
dimostrarne la compatibilita'; lo studio include un piano di monitoraggio degli
effetti prodotti dall'esperimento sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle
zone interessate dall'esperimento, le caratteristiche dei combustibili, delle
navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a
prova di manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare
le concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in conformita' alle vigenti
disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della
sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa
verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneita'
delle stime e dello studio ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo in
cui l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni
che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita'
di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita' con la quale il
soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio
effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).
16.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e' immediatamente revocata se,
anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorita' di cui all'articolo
296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e
degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non
ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il
soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le informazioni o gli
esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in
cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti
bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione
europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque
sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi
prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione
europea e l'eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui
l'esperimento e' effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma
14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso
e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
19. In alternativa all'utilizzo di
combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa
autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni
approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione e'
rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi
dalla ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di approvazione,
purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare
le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente
inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai
commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c)
nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di
utilizzo previsti con appositi decreti della competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali si
recepiscono le indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
d)
l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi nelle baie,
nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da parte di chi intende
utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non risulti superiore
rispetto a quello prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2
a 8 in assenza di tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 19 e' immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli
effettuati dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9, non risultano
rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.".
5.
L'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la
combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del
presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente
normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti
di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a
due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b)
in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore
al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro
a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6,
non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica
se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze,
risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili
consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha
effettuato la messa in commercio.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni
del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della
parte quinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per
gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorita' di cui
all'articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal
titolo I della parte quinta e' punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo
II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma
2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione
se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
4.
In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3, nei
termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a
150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo
aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e
l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano
combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali
limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entita' del
tenore di zolfo o della quantita' del combustibile o per le caratteristiche
della zona interessata, risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue,
per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali
marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali sanzioni
accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani
per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che
ha commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10,
il comandante e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi,
senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il
campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui
l'indicazione ivi prevista sia assente e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione e' punito chi, senza
commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o
il campione previsto dall'articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili
che non comunicano in termini i dati previsti dall'articolo 295, comma 12, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9.
All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con
adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze,
ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il
Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui
all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia
giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le
autorita' marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti
alla immissione sul mercato o alla navigazione interna, le regioni o le diverse
autorita' indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi
all'estero, le competenze attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli
accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili,
possono essere effettuati anche con le seguenti modalita':
a) mediante il
campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della
consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le
pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili;
b) mediante il
campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei
serbatoi della nave o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei campioni
sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui
bollettini di consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli
illeciti previsti dal comma 5 l'autorita' competente all'applicazione delle
procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il
preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi
necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme
alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del
responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce le opportune
prescrizioni circa i tempi e le modalita' del trattamento.".
6.
All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla
Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT entro il
mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile
pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno
civile precedente. I soggetti di cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori
chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i
gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi
impianti di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero, nei casi, nei
tempi e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla
parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la
relazione.".
Art. 2. Modifiche
all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
1. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) del paragrafo 1
della sezione 1 della Parte I e' sostituita dalla seguente :
"e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 1, paragrafo 1;".
2. Nell'allegato X alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) del
paragrafo 4 della sezione 1 della Parte I e' sostituita dalla
seguente : "c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e
coke da petrolio;".
3. Nell'allegato X alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera h) del
paragrafo 7 della sezione 1 della Parte I le parole:
"combustibili liquidi" sono sostituite dalle seguenti:
"olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio".
4. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera d) del paragrafo 1
della sezione 2 della Parte I e' sostituita dalla seguente: "d)
gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1,
paragrafo 1;".
5. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la sezione III, incluse le
appendici 1 e 2, della Parte I e' sostituita dalla seguente:
"Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di
combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio
combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera a),
utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in
emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1, paragrafo 7,
non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto
al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a
6, e' consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli
combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore
all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di
cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano
dell'esenzione ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel rispetto della
vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;
b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a)
ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media
mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti
della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipenden-temente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di
combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm^"3";
c)
impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e
b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il
valore limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di
autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm"^3".
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.
2.1. Fatti
salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di
zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo 292,
comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale caratteristica,
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei
risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla
parte II, sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al
fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento
delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9,
trasmettono all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il
formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno
civile precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2,
lettere a), b) e d). Entro la stessa data i laboratori chimici delle
dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'APAT e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i
dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso
degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della
vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma
2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati alla
commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi
devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza
adeguata e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita'
dei campioni rispetto al combustibile controllato.
3.2. Entro il 31
marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i
combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da
Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di
produzione dei medesimi combustibili inviano all'APAT e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le
rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato
indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi
di tali combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno
precedente, con esclusione di quelli destinati all'esportazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o
che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'APAT
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando
il formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i
quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno
precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si
intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati,
detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte
quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa, in regime di
sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche
gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile
sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica
il regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e
3.2 sono trasmessi al-l'APAT su supporto digitale, unitamente alla
lettera di accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo
dati.combustibili@apat.it e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per posta elettronica
all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it
3.5. La relazione
elaborata dall'APAT sulla base dei dati e delle informazioni di cui
ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il
numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo
relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente
prodotto e importato
Tabella I *
|
Combustibile
|
Tenore di zolfo accertato (% m/m)
|
Metodo utilizzato per la determinazione del tenore di
zolfo
|
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (1)
(% m/m)
|
Modalità di accertamento (2)
|
|
Olio combustibile pesante
|

|

|

|

|
|
Gasolio
|

|

|

|

|
|
Combustibili per uso
|
Gasolio marino qualità DMA (3)
|
|

|

|

|
|
Gasolio marino qualità DMX (3)
|

|

|

|

|
|
Olio diesel marino qualità DMB (3)
|

|

|

|

|
|
Olio diesel marino qualità DMC (4)
|

|

|

|

|
|
Altro (4)
|

|

|

|

|
(1) L'indicazione del tenore massimo deve essere
accompagnata da quella della disposizione che lo prevede.
(2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertamento
effettuato mediante campionamento ed analisi e con la lettera D l'accertamento
effettuato mediante controlli sui documenti.
(3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna
qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio
marino e olio diesel marino.
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento.
Tabella II
|
Dati identificativi dell'impianto:
|
|
Combustibili
|
Quantitativi totali (kt/anno) (2)
|
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)
|
|
Gasolio (come tale o in emulsione) (1)
|

|
0,20
|
|

|
0,10
|
|
Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione) (1)
|

|
0,3
|
|

|
1
|
|

|
3
|
|

|
4
|
(1) Per le emulsioni è escluso il quantitativo di
acqua.
(2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi
di combustibile, prodotti o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto
(consumi interni).
Tabella III
|
Combustibili per uso marittimo
|
Quantitativi totali (kt/anno)
|
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)
|
|
Gasolio marino qualità DMA (1)
|

|
0,1
|
|

|
0,2
|
|

|
Altro
|
|
Gasolio marino qualità DMX (1)
|

|
0,1
|
|

|
0,2
|
|
|
Altro
|
|
Olio diesel marino qualità DMB (1)
|

|
0,1
|
|
|
1,5
|
|

|
Altro
|
|
Olio diesel marino qualità DMC (1)
|

|
0,1
|
|

|
1,5
|
|

|
Altro
|
|
Altro (2)
|

|
0,1
|
|

|
1,5
|
|

|
Altro
|
(1) La distinzione del dato in funzione di ciascuna
qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio
marino e olio diesel marino.
Tabella IV
|
Dati identificativi dell'impianto:
|
|
Combustibili
|
Quantitativi totali (kt/anno)
|
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)
|
|
Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione) (1)
|

|
0,3
|
|

|
1
|
|

|
3
|
|
|
4
|
(1) Per le
emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.".
6.
Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori relativi
allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono
sostituiti dal seguente: "1".
Art. 3. Disposizioni
finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 3
dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del
medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo
1, nonche' alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma
12, del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed
alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del
medesimo decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le
competenti autorita' provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle
prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma
5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle
disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di
eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a
carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate,
sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le
politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Turco, Ministro della
salute
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per regolamenti e
direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Omissis
...
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