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| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 settembre 2007, n. 185 - Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 257 del 5 novembre 2007)
TESTO IN VIGORE DAL: 20-11-2007
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti"; Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Istituzione del Registro e struttura organizzativa
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui.
Art. 2. Modalita' di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro
1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT. 2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7. 3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.
Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro
1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:
6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Art. 4. Variazione dei dati di iscrizione al Registro
1. I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.
Art. 5. Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento. 2. L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalita' telematica.
Art. 6. Comunicazione annuale dei produttori
1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. 2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:
Art. 7. Modalita' di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi
1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalita' di cui all'articolo 6.
Art. 8. Accesso ai dati
1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 9. Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Art. 10. Compiti del centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del Centro:
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso. 3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. 4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento.
Art. 12. Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto. 2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.
Art. 13. Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori. 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Art. 14. Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.
Art. 15. Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo. 2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche. 3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
Art. 16. Regime transitorio di avvio
1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attivita' previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti. 2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:
5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e' assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
ALLEGATO 1 (articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17. Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. Raggruppamento 3 - TV e Monitor. Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Omissis ... |
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Sicurezza e ambiente di Mannozzi G. - partita iva: 01632360440 |
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