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AVVISO IMPORTANTE

LEGGE 19 dicembre 2007, n. 243

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 299 del 27 dicembre 2007)

TESTO IN VIGORE DAL: 28-12-2007

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge: 

 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 19 dicembre 2007 

 

NAPOLITANO 

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella 

 

LAVORI PREPARATORI 

Camera dei deputati (atto n. 3199): 

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Pecoraro Scanio) il 31 ottobre 2007. 

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 5 novembre 2007, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, X, XIV e questioni regionali. 

Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 15 e 22 novembre 2007. 

Esaminato in aula il 26 novembre 2007 e approvato il 29 novembre 2007. 

 

Senato della Repubblica (atto n. 1908): 

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 novembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e questioni regionali. 

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 4 e 5 dicembre 2007.

Esaminato dalla 13ª commissione il 4 e 5 dicembre 2007. 

Esaminato in aula il 4 dicembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007. 

 

Avvertenza:

Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2007. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.

 

ALLEGATO 

 

MODIFICAZIONE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180

All’articolo 1:

 

al comma 1, dopo le parole: «“30 ottobre 2007”» sono aggiunte le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 

«1-bis. All’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all’autorità competente ovvero, qualora quest’ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente”.

1-ter. All’ articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».

 

All’articolo 2:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l’attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 1, deI presente decreto»;

 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall’ articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all’adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell’ autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d’urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 2-bis. - (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). — 1. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: “per gli impianti nuovi” sono soppresse.

Art. 2-ter. - (Relazione al Parlamento). — 1. 11 Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall’articolo i del presente decreto».

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