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DECRETO    LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 - Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 15 marzo 2011) 

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007; 

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; 

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; 

Emana 

il seguente decreto legislativo:

Vedi testo vigente del decreto su normattiva >>  

Note curate da Sicurezza e ambiente

Il decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori come definiti dall'articolo 2,  indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati,  nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente militari; 

b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

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