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Art.
10.
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e nell'esercizio di attivita' che possono comportare immissioni
indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo
delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli
articoli 3, 4 e 5.
2.
Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente
decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6
dell'articolo 3, secondo tempi e modalita' individuati dalla specifica
normativa vigente.
3.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo
176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le norme
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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