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Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli
articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti
definizioni:
a)
standard di qualita' delle acque sotterranee: uno standard di qualita'
ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un
determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di
inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine
di proteggere la salute umana e l'ambiente;
b)
valore soglia: lo standard di qualita' ambientale delle acque sotterranee
stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente
alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
c)
buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che
risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte
A;
d)
buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
e)
tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi
aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della
concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore
di inquinamento delle acque sotterranee per il quale e' individuata come
necessaria l'inversione di tendenza in conformita' all'articolo 5;
f)
scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma 1,
lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
g)
immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attivita'
umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il
sottosuolo;
h)
concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un
indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di
alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente
limitate rispetto a condizioni inalterate;
i)
livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di
riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai
sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del decreto legislativo
n. 152 del 2006 o, in caso di sostanze individuate dopo tali anni di
riferimento, durante un periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio
effettuato in conformita' all'Allegato 4;
l)
corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni
qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il
mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
m)
acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso significativo di acque
sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee.
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