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Art. 3.
Criteri
per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della
valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici
sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualita' ambientale ed i
valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A
dell'Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma
1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli
indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attivita' di caratterizzazione
effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio
di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. I valori soglia di cui
all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a livello nazionale secondo
i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti
valori, necessaria all'identificazione del buono stato chimico per alcune
sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in
relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque
superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse
connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
4. Qualora un
corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua destinata al
consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per i corpi idrici sotterranei
condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri della Unione europea ovvero
uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori
soglia e' soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati
confinanti.
6. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di
tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006
gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come
obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, nonche' l'elenco delle
sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di
competenza.
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee
ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3,
richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque
(CNR-IRSA).
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