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Art.
4.
Procedura
di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1.
Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque
sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere,
nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi
idrici sotterranei secondo le modalita' riportate all'Allegato 4, punto
4.1.
2.
Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono
stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni :
a)
sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella
1;
b)
sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualita'
ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno
dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei
gruppi di corpi idrici sotterranei;
c)
lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore soglia e' superato
in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20
per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o piu'
sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformita' all'Allegato 5
conferma che:
1)
sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene
che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualita' o i
valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio
ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico
sotterraneo interessato;
2)
le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque
sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in
conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;
3)
i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per
l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media
oltre 10 m3/giorno o servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una
protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualita' o un
aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a
garantire i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31;
4)
la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo
di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata
danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.
3.
I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare
secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di
monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello
stato chimico delle acque sotterranee.
4.
Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela,
la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la
procedura di cui al comma 2, nonche', qualora ricorrano le condizioni di cui
alla lettera c) del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato
chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione
finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei
valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.
5.
Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in
conformita' al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi
acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti
dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di
monitoraggio in cui e' stato superato lo standard di qualita' o il valore
soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle
indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche'
altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in
relazione alla tutela delle acque sotterranee.
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