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Art.
5.
Individuazione
di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di
inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di
tendenza
1.
Le autorita' di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita' di monitoraggio,
individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le tendenze significative
e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di
inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di
corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e
determinano:
a)
i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del
livello degli standard di qualita' e dei valori soglia delle acque sotterranee
indicati all'Allegato 3, in base alla tendenza individuata e al rischio
ambientale ad essa associato, conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto
1;
b)
le priorita' di intervento.
2.
Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento, di
prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e di invertire le tendenze
che presentano un rischio significativo di danno per la qualita' degli
ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per
gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano ed
applicano, ove necessario, misure piu' restrittive di quelle indicate alla
Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.
3.
Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela,
nell'ambito della revisione periodica degli stessi, le misure adottate,
indicando altresi' una sintesi in cui si evidenziano:
a)
la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei singoli siti di
monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei
sulla base della quale gli stessi corpi idrici sono soggetti ad una tendenza
significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o
ad un'inversione di tale tendenza;
b)
i criteri su cui si e' basata la determinazione dei punti di partenza di cui
al comma 1.
4.
Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di
inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che possono
compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui agli
articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, i
pennacchi risultanti da fonti puntuali e da aree contaminate, svolgono
controlli supplementari di valutazioni di tendenza per gli inquinanti
individuati, al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non
provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di
corpi idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana e
per l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di
gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.
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