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Art.
6.
Stato
quantitativo delle acque sotterranee
1.
Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico
sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si
attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4.
2.
Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione
europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai
fini della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e
dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli
stessi.
3.
I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare
secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i
dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva
dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
4.
Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela,
la classe di qualita' dello stato quantitativo nonche' le misure individuate
ai fini del raggiungimento o del mantenimento del buono stato quantitativo per
i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
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