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Art.
7.
Misure
per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque
sotterranee
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni
di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui
agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni
assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116
del medesimo decreto legislativo comprenda:
a)
tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle
acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera
ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le
sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle
famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte
Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b)
tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette
nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al
citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri
inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una
significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di
inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene
conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche
disponibili.
2.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo
minimo di sostanze pericolose.
3.
Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla normativa
nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di
cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che
sono:
a)
considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole da precludere
qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualita' delle
acque sotterranee riceventi;
b)
le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non
possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
c)
considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza
ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la
qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente
onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da terreni o sottosuoli
contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;
d)
il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a
mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle
acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attivita',
che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed
il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita'
alla normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4.
Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio delle acque
sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
5.
Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano
tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
6.
Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e'
sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli
stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse
caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le
modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico
o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle
derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a
garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici
o nuocere ad altri ecosistemi.».
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