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Art.
8.
Modifica
degli Allegati
1.
Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli
Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche
relative a modalita' esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico
intervenute a livello comunitario.
2.
Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati
tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi
regolamenti si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza
biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle
finalita' di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per stralciare sostanze
individuate nella medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono
piu' un rischio per i corpi idrici sotterranei.
3.
Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle
autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei
piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la
revisione periodica degli stessi.
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