Home page www.sicurambiente.it

per cercare in tutto il sito >>> 

www.sicurambiente.it  -  il portale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 13 gennaio 2010) [Aggiornato con le modifiche apportate dal DM 15 febbraio 2010 ; DM 9 luglio 2010]

TESTO IN VIGORE DAL: 14 gennaio 2010

SISTRI

INDICE DEL DECRETO

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

ALLEGATO 1/A 

ALLEGATO 1/B

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 

(Modalita' di iscrizione al SISTRI) 

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. [ nota 1 ]

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive attivita'. 

3. Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. 

4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. [ nota 3 ]

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212. [ nota 4 ]

6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:

a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; [ nota 2 ]

b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); 

c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell'Allegato IB. 

7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all'installazione. 

8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB. 

9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI. 

10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA. 

11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso. fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. [ nota 5 ]

<articolo precedente    articolo successivo > 

NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - I termini di cui all'art. 3, comma 1, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono stati prorogati di trenta giorni dall'art. 1 del DECRETO 15 febbraio 2010.

- Iscrizione al sistri di Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti: vedi anche l'art. 3 del DECRETO 15 febbraio 2010.

Nota 2 -  Vedi anche l'art. 4 del DECRETO 15 febbraio 2010.

Nota 3 - Il secondo periodo del comma 4 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 11 del DECRETO 15 febbraio 2010

Nota 4 - Le parole al primo periodo del comma 5 «e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani». sono state aggiunte dal comma 2 dell'art. 3 del DM 9 luglio 2010

Nota 5 - L'ultimo periodo al comma 11 è stato aggiunto dal comma 3 dell'art. 3 del DM 9 luglio 2010

Sistema ambiente e sicurezza

Sistema Ambiente e Sicurezza  

La nuova soluzione integrata, realizzata su misura da IPSOA per:

- gli operatori del settore ambientale, le pubbliche amministrazioni, i responsabili e i consulenti ambientali, gli organismi di controllo e vigilanza ambientale;

- per coloro che in impresa sono coinvolti a vario titolo nella prevenzione dei rischi riguardanti la sicurezza del lavoro, i consulenti e i cultori della materia.

In un unico contesto tutti gli strumenti indispensabili per risolvere le problematiche quotidiane delle aziende, degli enti locali e dei professionisti giuridici e tecnici.

Catalogo on line sicurambiente.it
Chi siamo Contatti Disclaimer Privacy Mappa del sito

PUBBLICITA'