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ART.
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(Modalita'
di iscrizione al SISTRI)
1.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2,
aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni
dilla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al
settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. [ nota
1 ]
2.
Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di
nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive
attivita'.
3.
Le modalita' di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA.
4.
Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di
un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al
comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. [ nota
3 ]
5.
In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni
regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli
adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo e per i
Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei
rifiuti urbani. Alla
copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente
comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212. [ nota
4 ]
6.
Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli
articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a)
un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione
al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo USB, idoneo a
consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario
dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'impresa e per
ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita'
locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da
cui originano in maniera autonoma rifiuti e' facolta' richiedere un
dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo
alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito
al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un
massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche
individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure
di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali
certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche
delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; [ nota
2 ]
b)
per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password
per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il
codice di sblocco personale (PUK);
c)
un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta
rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo,
definito black box. E' necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo
in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box
avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito
contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale
del sistema SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria
carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di individuazione
delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione delle
black box sono indicate nell'Allegato IB.
7.
In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione
dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi
di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali
dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia
imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso
di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono
comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti
eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle
imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla
restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato
effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una
delle officine autorizzate all'installazione.
8.
La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione
dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle
attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma
6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda
dovra' iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al
Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al
ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
9.
In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede
di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB
provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro
delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica
accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI.
10.
Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le
procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al
SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente
il nuovo certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata
nell'Allegato IA.
11.
I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta' del SISTRI e vengono
affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso. fine di
consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di
movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede
dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. [ nota
5 ]
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