Home page www.sicurambiente.it

per cercare in tutto il sito >>> 

www.sicurambiente.it  -  il portale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 13 gennaio 2010) [Aggiornato con le modifiche apportate dal DM 15 febbraio 2010 ; DM 9 luglio 2010]

TESTO IN VIGORE DAL: 14 gennaio 2010

SISTRI

INDICE DEL DECRETO

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

ALLEGATO 1/A 

ALLEGATO 1/B

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5 

(Informazioni da fornire al SISTRI) 

1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it). 

2. La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica. 

3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi. 

4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 

5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. [ nota 1 ]

7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. [ nota 2 ]

7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso. [ nota 3 ]

8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE. 

9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento. [ nota 4 ]

10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti: 

a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; 

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 

11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione. 

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni. 

13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI–AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario. [ nota 5 ]

14. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

<articolo precedente    articolo successivo > 

NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - Il secondo periodo del comma 6 è stato così sostituito dall'art. 7 del DECRETO 15 febbraio 2010. Il testo sostituito era:

«Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. »

Come disposto dal comma 3 dell'art. 4 del DM 9 luglio 2010 i termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Nota 2 -  Il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 7 del DECRETO 15 febbraio 2010. Il testo sostituito era:

«7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. »

Come disposto dal comma 3 dell'art. 4 del DM 9 luglio 2010 i termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Nota 3 -  Il comma 7-bis è stato inserito dall'art. 7 del DECRETO 15 febbraio 2010

Nota 4 - Il comma 9 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 4 del DM 9 luglio 2010

Nota 5 -  Il comma 13 è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 4 del DM 9 luglio 2010
Sistema ambiente e sicurezza

Sistema Ambiente e Sicurezza  

La nuova soluzione integrata, realizzata su misura da IPSOA per:

- gli operatori del settore ambientale, le pubbliche amministrazioni, i responsabili e i consulenti ambientali, gli organismi di controllo e vigilanza ambientale;

- per coloro che in impresa sono coinvolti a vario titolo nella prevenzione dei rischi riguardanti la sicurezza del lavoro, i consulenti e i cultori della materia.

In un unico contesto tutti gli strumenti indispensabili per risolvere le problematiche quotidiane delle aziende, degli enti locali e dei professionisti giuridici e tecnici.

Catalogo on line sicurambiente.it
Chi siamo Contatti Disclaimer Privacy Mappa del sito

PUBBLICITA'