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ART.
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(Informazioni
da fornire al SISTRI)
1.
La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e
2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le
istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel
portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).
2.
La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel
dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile
della veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB
nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3.
I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della
Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.
4.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di
rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5.
I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI
INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci
giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
6.
I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono
accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA
MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti
pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4
ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro
Cronologico. [ nota
1 ]
7.
Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve
accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2
ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. [ nota
2 ]
7-bis.
In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area
movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della
movimentazione del rifiuto stesso. [ nota
3 ]
8.
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della
Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati,
stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei
rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia,
sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n.
554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le
caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf
" (portable document format) alla Scheda SISTRI — AREA
MOVIMENTAZIONE.
9.
Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce
nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al
Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata
restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco
verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento. [ nota
4 ]
10. Nel caso di trasporto
intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i
seguenti soggetti:
a)
in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area
portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa
portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali
sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del
successivo trasporto;
b)
in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione
merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli
interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono
affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto.
11.
Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente
decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia
della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante
della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al
raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di
destinazione.
12.
Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e
scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli
scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali
merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non
superare i quattro giorni.
13.
Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore
dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e
restituiti al produttore deve
essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI–AREA
MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e
stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i
rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del
produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul
registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e
apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo
destinatario. [ nota
5 ]
14.
La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o
smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI,
alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema,
della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte
dell'impianto di recupero o smaltimento.
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