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Art.
8
Ulteriori tipologie particolari
1. Le disposizioni di cui
all'art. 6, comma 2
del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di
rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di
impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da
un'impresa di cui all'art.
212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti
dall'attivita' del personale
sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero
in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si
applicano le disposizioni di cui all'art.
6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre
2009.
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