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IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto
con
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Visto
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in
particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante ĞAttuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche'
allo smaltimento dei rifiutiğ, e successive modifiche;
Visto
in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo
al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonche' il
comma 1-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e
anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il
trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori;
Visto
l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, ai sensi del quale rientra tra le competenze dello Stato
l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e anche
in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del
2006, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero
e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto
di individuare modalita' semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo
predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e
la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello
comunitario;
Ritenuto
altresi' di individuare modalita' semplificate per la gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di
centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i
centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo n. 151 del 2005;
Ritenuto
infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione dei RAEE
professionali da parte dei distributori, nonche' degli installatori e dei
gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di AEE
professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di
raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato
decreto n. 151 del 2005;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante ĞDisciplina dei centri di raccolta
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo
183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
successive modificheğ come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del
13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 18 luglio 2009, n.165;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito
il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e autonomie locali,
espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata
legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10
novembre 2009:
Adotta
il seguente
regolamento:
Capo I
Modalita' semplificate per la gestione dei RAEE domestici
Art. 1
Ritiro
dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai
centri di raccolta
1.
I distributori di cui all'articolo
3, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un
nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene
sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite
elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del
ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi
posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2.
Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo
183, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento
dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151,
effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso
altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente
decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto
legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b)
i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza
mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga
complessivamente i 3500 Kg;
c)
il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del
distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui
all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE
sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi
sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i
rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire
l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze
pericolose.
3.
I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono
all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione,
all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato
I, dal quale risultino
il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la
tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto
di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data
dell'ultima registrazione.
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