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Art. 11
Norme transitorie
1. In
sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione
all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si
intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui
al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la
competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale
pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 marzo 2010
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo
economico Scajola
Il Ministro della salute Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010
Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio
n. 289
Note
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competenze per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Omissis ....
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