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Art. 4
Modifiche
all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
1. All'art.
5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, sono aggiunte alla fine le
seguenti parole: «, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato
VII del medesimo Regolamento.».
2.
All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, dopo le parole:
«il trasporto dei rifiuti non accettati» sono aggiunte le parole: «e
restituiti al produttore» e, alla fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora
i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del
produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul
registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre
una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.».
3.
I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei
rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non
si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.
Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal
presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.
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