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LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 |
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Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (10G0047) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 12 marzo 2010) |
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Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2010 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1755): Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio (Prestigiacomo) il 5 agosto 2009. Assegnato alla 13ª comissione (Territorio, ambiente), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 settembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2966): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio), in sede referente, il 24 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, X e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 10 dicembre 2009; il 13 e 20 gennaio 2010. Esaminato in aula il 25 gennaio 2010 ed approvato il 2 febbraio 2010. NOTE Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Omissis .... |
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