DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre
1996, n. 624
- Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale
italiana n. 293 del 14 dicembre 1996)
Testo in vigore dal 29-12-1996
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;
Vista la legge 17 aprile 1989, n.
150, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegati A e B;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.
52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche;
Vista la direttiva n. 92/91 /CEE
del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime
intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione
(undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre
1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera del deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre
1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo: (testo vigente su normattiva)
Note curate da Sicurezza e ambiente
Il decreto prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive
di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, cosi' come
definite dall'articolo
2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modifiche.
Le norme si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli
impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo
23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal decreto
624/96 , si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24
maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo
11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente
denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.
Le disposizioni del decreto si applicano, nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano,
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione
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