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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000) TESTO IN VIGORE DAL 19-4-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 2 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.";
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
Art. 4 1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).". 2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il ermine di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
Art. 6 1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).". Art. 7 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente:
Art. 8 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.". Art. 9 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.". Art. 10 1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Art. 11 1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito del seguente: "Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.". Art. 12 1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.". Art. 13 1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.";
Art. 14 1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.". Art. 15 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.". Art. 16 1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
Art. 18 1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.". Art. 19 1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.". Art. 20 1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.". Art. 21 1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente: "Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile". 2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in". Art. 22 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il
regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e
successive modifiche. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
Art. 24 1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' abrogato. Art. 25 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione. 2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
Art. 26 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 1999 CIAMPI D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanita' Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Russo Jervolino, Ministro dell'interno Micheli, Ministro dei lavori pubblici Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
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Sicurezza e ambiente di Mannozzi G. - partita iva: 01632360440 |
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