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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
- Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27
agosto 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE
del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio
2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36,
comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli
36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1. ».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. ».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le
parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti
minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo,
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro
nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei
casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un
luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti
criteri:
a) priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili
e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più
idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto
alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il
sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui
l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano
impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di
protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da
luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a
pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui
l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori
temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro
assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare
su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale
da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a
pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della
parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso
devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere
fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla
redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti
configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto
non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi
di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato
dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in
conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione
della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un
piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo
a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio
di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o
con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di
appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori
in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione
degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione
dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi
è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,
nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare
le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento
di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di
pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di
caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di
montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di
lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di
lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
è ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una
seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure
adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata
imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri
di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la
caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le
cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo
adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in
caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e
le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i
metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere
disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai
criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di
prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi
di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto. ».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano
in vigore il 19 luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
comunitarie
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle
finanze
SIRCHIA, Ministro della salute
MARZANO, Ministro delle attività produttive
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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NOTE
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).
Omissis ...
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