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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (pubblicata nel Supplemento Ordinario N. 5/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 20 gennaio 2003) La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Omissis .... CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Omissis .... Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori) 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. [ nota 1 ] 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. [ nota 2 ] 6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. [ nota 3 ] 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. Omissis .... La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CASTELLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
NOTE Avvertenza: Omissis .... Nota 1 - Il regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 51 è stato emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 Nota 2 - Per le sanzioni vedere anche il comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) la quale ha disposto che "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dal comma 7 del dell'articolo 51 sono aumentate del 10 per cento". Nota 3 - Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto che " il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 51 e' prorogato fino al 10 gennaio 2005." |
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