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DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 -
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 230 del 3 ottobre 2006)
TESTO IN VIGORE DAL: 3-10-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere
finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il
riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I - Disposizioni in materia di
accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonche'
di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
omissis ...
Art. 2. Misure in materia di riscossione
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.
2.
All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6
e' inserito il seguente: «6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle
entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla
riscossione spontanea, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento
rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell'articolo 17.».
3. Al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1)
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 e' a
carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso
comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente
creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai
commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore,
in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;
b)
nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto
dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.
6. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo
72-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contenuti dell'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio). - 1. Salvo che per i crediti
pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei
crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici
giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 2. Nel caso di
inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72, comma 2.».
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 25 e' inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosita' nel
pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del
direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono
titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facolta' ed i
poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.».
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art.
48-bis '(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».
9. All'articolo
156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata
con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
10. All'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della tariffa di cui
all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
11.
All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati
agenti della riscossione,».
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
«Art.
28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1.
In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica
se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in
via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in
carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2.
Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica
all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto
della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano
gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione
comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della
riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica
dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di
cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri
sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di
compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi
previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.».
13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«20-bis (Ambito di applicazione
dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo
dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta
ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula
la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a
carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e
gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle
entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il
beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti
enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche la suddivisione, tra gli
stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della
riscossione.».
14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione
puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che
possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi
all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione
tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c)
alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di
procedura civile.».
15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso
previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973,
n. 311.
16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto
all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il
servizio di riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi,
nonche' il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono
disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
Omissis ...
Capo VIII - Disposizioni in materia di lavoro
Art. 21. Modifiche ed integrazioni del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale
sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita'
di vigilanza.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La
Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30
novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di
monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e
segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;
c) al comma 2, dopo le
parole: «Comandante generale della Guardia di finanza», sono inserite le
seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante
del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati
a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di
carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante
regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal
comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, sono soppresse
le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».
3.
All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «comandante provinciale
della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante
provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione
generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti
d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti
previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai
quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.».
Art. 22. Semplificazione dell'adeguamento
annuale delle rendite INAIL
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono
sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e,
nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».
Omissis ...
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