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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2007 - Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 23 gennaio 2007)

                         IL CAPO DIPARTIMENTO
  dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
                        
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto  delle  disposizioni  relative alle funzioni ed ai compiti
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge  29 luglio  2003,  n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  80  del  5 aprile 2006 - supplemento
ordinario n. 83;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 febbraio  2006, n. 128, recante
«Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio
degli  impianti  di  riempimento,  travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  e vendita di GPL in
recipienti,  a  norma  dell'art.  1,  comma 52, della legge 23 agosto
2004,  n.  239», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  74  del  29 marzo 2006, ed in particolare l'art. 11 che
demanda  al  Ministero  dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e della difesa civile, il compito di
definire  i  programmi  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi per
addetti  alla  installazione  ed  utilizzo  delle  bombole, nonche' i
requisiti degli organismi abilitati all'effettuazione degli stessi;
  Vista  la  norma  UNI  7131  «Impianti  a GPL per uso domestico non
alimentati  da  rete di distribuzione - progettazione, installazione,
esercizio  e  manutenzione»  (edizione gennaio  1999)  pubblicata, in
allegato  al  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato 4 dicembre 2000, nel supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001,
e relative norme correlate;
  Considerata  la  necessita'  di prevedere una formazione adeguata e
uniforme,  sul  territorio  nazionale,  agli  addetti  alla  vendita,
installazione  ed  utilizzo delle bombole sugli aspetti connessi alla
sicurezza antincendio;
                              Decreta:
                              Art. 1
                         Soggetti formatori
  1.  A  norma dell'art. 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006,
n.  128, sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi sulla
sicurezza  antincendio  nelle  attivita' di installazione ed utilizzo
delle bombole:
    a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    b) i  privati,  gli  enti  o  le societa' qualificate, di seguito
denominati  «organismi»,  che siano stati preventivamente autorizzati
dal  Ministero  dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), viene rilasciata
previo  accertamento della professionalita' ed esperienza nel settore
del  GPL  degli  organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di
cui  all'art.  2,  nonche'  della  conformita' dei programmi proposti
rispetto  ai  contenuti  di  cui  all'allegato 1 al presente decreto.
Detta  autorizzazione  costituisce  titolo  abilitativo all'esercizio
dell'attivita'  formativa,  nonche' alla organizzazione e gestione di
corsi  rivolti  ai  rivenditori  ed  agli installatori delle bombole,
sempre  che  le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai
richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

                              Art. 2
                   Requisiti per l'autorizzazione
  1.   Fermo   quanto   disposto   dall'art.   1,  comma 2,  ai  fini
dell'autorizzazione  gli  organismi richiedenti devono disporre di un
corpo  docente  formato  da  almeno tre unita' che siano in possesso,
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  di  uno  dei seguenti
requisiti:
    a) laurea   ad  indirizzo  tecnico  o  diploma  di  scuola  media
superiore   a   indirizzo   tecnico,  unitamente  ad  una  comprovata
esperienza  almeno  biennale nel settore del GPL, maturata attraverso
lo  svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, societa' o studi
professionali;
    b) laurea   ad  indirizzo  tecnico  o  diploma  di  scuola  media
superiore   a   indirizzo  tecnico,  unitamente  all'attestazione  di
proficua  frequenza  del  corso  di  addestramento  per  addetti alla
direzione  dei depositi di GPL ai sensi del punto 13.1.4, lettera b),
dell'allegato  al  decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994.
                               Art. 3
                      Istanza di autorizzazione
  1.  L'istanza  tesa al rilascio dell'autorizzazione, indirizzata al
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  viene  presentata  per  il  tramite  della Direzione
regionale   dei  vigili  del  fuoco  competente  per  territorio,  da
individuarsi  in  ragione  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'organismo
richiedente.
  2. Detta istanza dovra' contenere:
    dati identificativi del richiedente;
    documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art.  2,  o  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi di legge,
relativa  ai  soggetti  che compongono il corpo docente o svolgono le
funzioni di direttore del corso;
    il programma del corso.
  3.  La  Direzione  regionale  dei  vigili  del  fuoco, accertata la
completezza  e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta
giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile - Direzione
centrale  per  la  prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime
nel termine di sessanta giorni.
                               Art. 4
                 Modalita' di svolgimento del corso
  1.  Per  garantire  serieta' e profitto nello svolgimento del corso
ciascuna  classe  deve  essere  composta da un numero non superiore a
venti frequentanti.
  2.  Il  direttore  del  corso  ha  cura  di  tenere e aggiornare il
registro  delle  presenze, verificando la regolare presenza al numero
complessivo  di  ore  previsto,  e  ha  il  compito di evitare che si
verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.
  3.   Ai   partecipanti  deve  essere  fornito  materiale  didattico
esaustivo  dei  temi  trattati  durante  la  fase d'aula e, comunque,
idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono
sottoposti ai candidati nella prova finale.
  4.  L'intervento formativo ha durata minima di otto ore, compresi i
tempi della verifica finale.
  5.  La  commissione esaminatrice deve essere composta da almeno tre
membri  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 2, di cui uno con
funzioni di segretario.
  6.  Al  fine  di  consentire  gli  eventuali controlli, l'organismo
autorizzato  allo  svolgimento del corso deve conservare agli atti la
documentazione  da  cui  si  evincano,  per  ogni corso effettuato, i
nominativi  dei  candidati  che  hanno  partecipato  al  corso, con i
relativi  fogli  firma  dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali
delle  prove  d'esame  firmati  dall'esaminando  e  dalla commissione
esaminatrice.
                               Art. 5
                  Percorso formativo e prova finale
  1.   L'organismo   autorizzato  allo  svolgimento  del  corso  deve
garantire  che  il  programma formativo includa i contenuti minimi di
cui  all'allegato  1,  che  costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2.  Il  corso  si  conclude  con  una  verifica teorico-pratica che
prevede  la  compilazione  di  un questionario a risposta multipla di
almeno  venti  domande  e  lo  svolgimento  delle  due  esercitazioni
previste dal programma formativo di cui al comma 1.
  3.  La  prova finale si intende superata in caso di risposta esatta
ad  almeno  quattordici  quesiti,  e  sempre  che  il candidato abbia
riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.
  4. I candidati che superano la prova finale ricevono l'attestato di
idoneita'  e  sono  inseriti  in  un  apposito elenco che l'organismo
autorizzato   allo   svolgimento  dei  corsi  ha  cura  di  tenere  e
aggiornare,   anche  per  consentire  eventuali  controlli  da  parte
dell'amministrazione competente.
                               Art. 6
                         Disposizione finali
  1.  Restano  validi  gli  attestati  di  idoneita' rilasciati dagli
organismi  abilitati  ai  sensi  di quanto stabilito dalla previgente
regolamentazione  in  materia. Entro la data di entrata in vigore del
presente   decreto  detti  organismi  provvedono  ad  adeguarsi  alle
disposizioni contenute negli articoli precedenti.
                               Art. 7
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2007
                                      Il capo Dipartimento: D'Ascenzo

      
ALLEGATO 1
PROGRAMMA  DEL  CORSO  DI  FORMAZIONE  RIVOLTO  AI RIVENDITORI E AGLI
INSTALLATORI DI BOMBOLE DI GPL

  1.  Nozioni  fondamentali  sulle  caratteristiche  del  GPL e sulla
combustione:
    - composizione;
    - odore caratteristico;
    - tensione di vapore;
    - potere calorifico;
    - liquefazione ed evaporazione;
    - peso specifico e densita';
    - infiammabilita';
    - azione chimica;
    - precauzioni;
    - combustione;
    - ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi.
  2. Apparecchiature e materiali:
    - cenni alla normativa tecnica di riferimento;
    - bombole;
    - rubinetti e valvole;
    - regolatori di pressione;
    - materiali vari.
  3. Installazione di bombola singola:
    - generalita';
    - installazione all'aperto;
    - alloggiamento bombola singola;
    - installazione di bombole singole all'interno di un locale;
    - collegamento di una bombola all'apparecchio utilizzatore;
    - allacciamento di una bombola dotata di rubinetto;
    - allacciamento di una bombola dotata di valvola automatica;
    - allacciamento di attrezzature diverse.
    Esercitazione pratica di installazione
  4. Altre tipologie di installazione:
    - sostituzione di bombola vuota con altra piena;
    - installazione di bombole tra loro collegate: centraline.
  5. Verifiche e controlli:
    - controllo del bruciatore e regolazione della fiamma;
    - taratura del regolatore di pressione;
    - inconvenienti  nel  funzionamento  dei  bruciatori  e  relative
cause.
  6. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza:
    - informazioni sul corretto utilizzo delle bombole e dei relativi
accessori;
    - comportamento in caso di perdita di gas;
    - comportamento in caso di incendio.
  7. Nozioni sulla etichettatura delle bombole:
    - generalita'.
  8. Mezzi di estinzione dell'incendio:
    - elementi  teorici  sui  mezzi di estinzione dell'incendio e sul
relativo utilizzo;
    - presa  visione  e  illustrazione  dei  mezzi di estinzione piu'
diffusi.
    Esercitazione pratica sull'utilizzo degli estintori.
  Verifica di fine corso.

 

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