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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, "Regolamento per l'attuazione delle
direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, "Regolamento recante la
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la
necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per
la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o a macchina operatrice elettrica a servizio di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di
servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi
della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n.
98/48/CE
Decreta:
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. Il presente
decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di
esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di
motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di
energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni
di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa
tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita' civili, industriali,
agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Le presenti
disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di
produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni
elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed
installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per
l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti
disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Art. 2. Disposizioni
per le installazioni esistenti
1. Agli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
regola con la previgente normativa, non e' richiesto alcun
adeguamento.
Art. 3. Obiettivi
1. Ai fini della
prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari
obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei
beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:
a) evitare la
fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di
incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;
c) consentire ai
soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4. Disposizioni
tecniche
1. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 e' approvata la
regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5. Sicurezza
degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della
salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i
relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono
essere costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona
tecnica.
Art. 6. Disposizioni
finali
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni
esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di
prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno
con particolare riferimento a:
circolare del Ministero
dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
circolare del Ministero
dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
Il presente decreto
entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 ottobre
2007
Il Ministro: Amato
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE
INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O A MACCHINA
OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE,
ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI
TITOLO I
GENERALITA'
1. Termini, definizioni
e tolleranze dimensionali.
1.1. Ai fini delle
presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero
dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:
a) capacita' di un
serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
b) carburante di
alimentazione: liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del
Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di
origine vegetale; gassoso;
c) condotte di adduzione
del carburante: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve,
raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del
carburante, conformi alla normativa vigente;
d) involucro metallico:
cofanatura di protezione entro la quale e' installato il gruppo
elettrogeno e relativi accessori, normalmente per funzionamento
all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al
titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura puo' avere
anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;
e) gruppo o gruppo
elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a
combustione interna con un generatore di energia elettrica o macchina
operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile e mobile;
f) gruppo elettrogeno
mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o altro mezzo mobile
destinato ad utilizzo temporaneo;
g) installazione
rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile, facilmente
disinstallabile;
h) locale esterno:
locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio
servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni.
Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura
piana dell'edificio servito purche' privi di pareti comuni;
i) locale fuori terra:
locale il cui piano di calpestio e' a quota non inferiore a quello del
piano di riferimento;
l) locale interrato:
locale in cui l'intradosso del solaio di copertura e' a quota
inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
m) locale seminterrato:
locale che non e' definibile fuori terra ne' interrato;
n) normativa vigente:
disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative
nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative
nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono
pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea
o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme
europee, norme nazionali o internazionali;
o) piano di riferimento:
piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul
quale e' attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture
di aerazione;
p) potenza: potenza
elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti del generatore. La
potenza e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla
targa di identificazione del gruppo;
q) serbatoio: recipiente
idoneo al contenimento del carburante;
r) serbatoio
incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato a bordo
gruppo;
s) serbatoio di
servizio: serbatoio per carburanti non gassosi, alternativo al
serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del gruppo
elettrogeno;
t) serbatoio di
deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del
carburante;
u) sistema di
contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del carburante
contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il
sistema puo' essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il
serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;
v) sistema di rabbocco:
sistema automatico che consente il trasferimento del carburante dal
serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio
durante il normale funzionamento del gruppo.
TITOLO II
INSTALLAZIONE
GRUPPI
Capo
I Generalita'
1. Luoghi di
installazione dei gruppi.
1.1. I gruppi possono
essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali
esterni;
c) in fabbricati o
strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella
volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni
comuni.
2.1. I gruppi, se
installati in edifici, possono essere ubicati in locali ai piani fuori
terra.
2.2. Per i gruppi
alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas aventi densita'
rispetto all'aria non superiore a 0,8 e' consentita l'ubicazione al
primo piano interrato, il cui piano di calpestio non puo' comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2.3. Per i gruppi
alimentati a G.P.L. e' consentita l'installazione nei locali fuori
terra non comunicanti con locali interrati.
2.4. Entro il volume
degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m possono essere
installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti liquidi di
categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato o di
servizio deve avere una capacita' non superiore a 120 l. Gli impianti
alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densita' rispetto
all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo
piu' elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi
caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici
aggettanti.
2.5. Quando si tratta di
edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di
riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con particolare
riferimento alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98,
l'installazione di impianti alimentati con carburante di tipo gassoso
o liquido di categoria A o B e' consentita esclusivamente in locali
non sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di
pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di
persone.
2.6. Nel caso venga
utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere
previsto un sistema di contenimento del carburante contenuto nei
suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto il serbatoio incorporato o
di servizio, deve comunque essere realizzato un bacino di contenimento
o una vasca di raccolta che circoscriva il gruppo elettrogeno, con
capacita' di almeno 120 l.
2.7. Nello stesso locale
possono essere sistemati due o piu' gruppi purche' la potenza
complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.
2.8. Nel locale ove sono
installati uno o piu' gruppi alimentati con carburante di categoria C
e' consentita la coesistenza di impianti di produzione di calore
alimentati con combustibile di categoria C, a condizione che i
serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi non superino
complessivamente 120 l.
Le distanze laterali tra
i gruppi e gli impianti di produzione di calore devono essere quelle
indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine per la
effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e
comunque non inferiori a 0,60 m.
Capo II
Installazione
all'aperto
1. Le installazioni
all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 m da
depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione per quelli
destinati ad alimentare le installazioni stesse fermo restando il
rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai depositi di
G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in luogo avente le
caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale
tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti
atmosferici secondo quanto stabilito dal costruttore.
2. I gruppi devono
essere contornati da un'area avente profondita' non minore di 3 m
priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di
incendio.
3. Qualora
l'installazione sia prevista sulla copertura dell'edificio, i gruppi
devono poggiare su strutture, portanti e separanti, aventi una
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
Capo III
Installazione in locali
esterni
1. I locali devono
essere ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori e
realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco ovvero classe
A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15
marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73.
Inoltre, essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti
dal titolo II, capo I.
2. Le dimensioni dei
locali devono rispettare quanto previsto al capo IV, comma 1, lettera
c); le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle
stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
3. Qualora i locali
siano realizzati sulla copertura dell'edificio, i gruppi devono
poggiare su strutture portanti e separanti aventi una resistenza al
fuoco non inferiore a REI 120.
4. L'accesso ai locali
esterni puo' avvenire, oltre che direttamente dall'esterno, anche dai
locali comuni interni del fabbricato servito, secondo le modalita'
previste nel successivo capo IV, comma 1, lettera d).
Capo IV
Installazione in
fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito
1. Il locale deve avere
le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione.
1. Almeno una parete, di
lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante
con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso
di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione
orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e
larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o su strada scoperta.
2. Se la parete e'
attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio
del locale dove e' installato il gruppo; e' ammesso che tale
intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i
relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza
minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non
inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale
stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve
presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
3. Se la parete e'
attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di
campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, onde
consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture
dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a
0,50 m.
b) Strutture.
1. Le strutture
orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno
R/REI-EI 120.
c) Dimensioni.
1. L'altezza libera
interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m
con un minimo di 2,00 m sottotrave.
2. Le distanze tra un
qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi accessori e le
pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche' le distanze tra i
gruppi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilita'
agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal
costruttore del gruppo.
d) Accesso e
comunicazioni.
1. L'accesso al locale
puo' avvenire: direttamente dall'esterno da spazio scoperto; tramite
disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non inferiori
a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a
mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di sezione
non inferiore a 0,10 m2 atto a conseguire una adeguata ventilazione
del locale di disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno
devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60'; da
intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al locale stesso e
ad eventuali locali accessori, nelle quali non e' consentita
l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
2. Indipendentemente
dall'inserimento o no nella volumetria dell'edificio, per impianti
installati in edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema,
teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, nonche'
alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92
e 94 indicati nel decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o edifici
aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve
realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine
antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
3. Il locale non deve
avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri
usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere
quadri elettrici di controllo e manovra, a servizio del gruppo.
e) Porte.
1. Le porte del locale
devono essere apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di
congegno di auto-chiusura. Quelle che si aprono verso i locali di cui
alla precedente lettera d), punto e 3, devono essere REI 120. f)
Ventilazione. 1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete
di cui al capo IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie
non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque
non inferiore a 0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400
kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la
superficie minima e' calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici
suddette sono maggiorate del 25%.
2. Per gruppi alimentati
a G.P.L., la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a
1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a
filo pavimento.
Titolo III
GRUPPI
Capo
I Generalita'
1.1. Marcatura CE.
1. Il gruppo, se
soggetto alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il regolamento per
l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n.
93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere
dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformita'; in tal
caso l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE
di conformita' ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei
controlli dell'organo di vigilanza.
2. I dispositivi e i
materiali accessori devono essere certificati secondo le normative
vigenti.
Capo II
Alimentazione dei
motori
Sezione I
Alimentazione a gas
1.1.
Alimentazione.
1. L'alimentazione del
gruppo elettrogeno puo' avvenire da deposito gas, da condotta interna
di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione; la
pressione di alimentazione non deve superare il valore di 50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni
di intercettazione.
1. Deve essere previsto
un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e
sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata.
2. Inoltre deve essere
previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che
consenta l'intercettazione del gas in caso di emergenza.
3. Entrambi i
dispositivi devono essere posizionati all'esterno del locale gruppo
elettrogeno.
1.3. Tubazioni.
a) Impianto
interno.
1. L'impianto interno di
alimentazione deve essere realizzato in acciaio e posizionato a vista;
in caso di attraversamento di muri deve essere posto in guaina
sigillata verso la parete interna del locale.
2. Esso non deve
presentare prese libere.
b) Prove di
tenuta.
1. Prima di mettere in
servizio l'impianto di distribuzione interna del gas, si deve
verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto deve essere provato
con aria o gas inerte ad una pressione pari almeno al doppio della
pressione normale di esercizio.
2. Tale prova deve
essere estesa sia alla tubazione rigida che alla tubazione
flessibile.
c) Tubazioni
flessibili.
1. Il collegamento tra
gruppo elettrogeno e terminale dell'impianto di alimentazione dovra'
essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile, con
caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio.
1.4. Regolatori di
pressione.
1. I regolatori di
pressione, sistemati all'interno del locale, possono essere muniti di
valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di sicurezza, queste devono
avere un tubo di sfogo con l'estremita' posta all'esterno del locale o
dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa
d'aria.
1.5. Dispositivi di
sicurezza.
1. L'installazione deve
prevedere almeno i seguenti dispositivi:
a) un dispositivo
automatico di arresto del motore, per bassa o alta pressione del gas
di alimentazione;
b) all'interno del
locale un rilevatore di presenza gas che deve comandare
l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
c) un dispositivo di
arresto del gas a motore fermo.
Sezione II
Alimentazione a
carburante liquido
1.1. Sistema di
alimentazione.
1. Il gruppo puo' essere
alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un
serbatoio incorporato o di servizio. L'alimentazione del serbatoio
incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione
forzata.
1.2. Serbatoio
incorporato.
1. Ciascun motore non
puo' avere piu' di un serbatoio incorporato anche diviso in piu'
setti; il serbatoio deve essere saldamente ancorato all'intelaiatura,
protetto contro urti, vibrazioni e calore.
2. La capacita' del
serbatoio incorporato non puo' eccedere i 2.500 l nel caso di
carburante di categoria C; nel caso di alimentazione con carburante di
categoria A o B, la capacita' del serbatoio non puo' eccedere i 120
l.
1.3. Serbatoio di
servizio.
1. La capacita' del
serbatoio di servizio, realizzato con materiale incombustibile, non
deve essere superiore a 2.500 l per carburanti di categoria C e 120 l
per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del
serbatoio incorporato o di servizio.
1. Il presente paragrafo
si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal
serbatoio di deposito.
Il rifornimento deve
avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacita'
superiore a 120 l, installati nella volumetria dei fabbricati, tale
rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi
origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di
valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' dei
medesimi.
Quando il gruppo e'
alimentato con carburante di categoria C da serbatoio incorporato di
capacita' inferiore a 120 l, il rifornimento del serbatoio e'
consentito con recipienti portatili del tipo approvato secondo la
vigente normativa.
1.5. Capacita'
complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione.
1. La capacita'
complessiva dei serbatoi incorporati o di servizio installati
all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi, non puo' essere
superiore a 2500 l. nel caso di carburante di categoria C o 120 l. nel
caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di
deposito.
1. Per i serbatoi,
interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di edifici, si
applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28
aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n.
116.
2. I serbatoi di
deposito di carburante delle categorie A e B non possono essere
sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti
serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro
dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di
controllo del flusso del carburante.
1. Nel caso di
utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota uguale o inferiore a
quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di servizio devono essere
muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di
deposito. Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche
di qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso
verso il serbatoio di deposito.
2. Inoltre, il sistema
di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio, deve essere munito
dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente
quando il livello del carburante nei suddetti serbatoi supera quello
massimo consentito:
a) dispositivo di
intercettazione del flusso;
b) dispositivo di
arresto delle pompe di alimentazione; c) dispositivo di allarme ottico
e acustico.
3. Tali dispositivi
devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema
di contenimento; in alternativa tale sistema puo' prevedere una
condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o altro serbatoio
di analoga capacita', priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi
genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.
4. Nel caso di
installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o
alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve essere previsto
un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di carburante, in
posizione esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente
raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al
locale devono essere in metallo.
5. Nel caso il serbatoio
di deposito sia ad una quota maggiore di quella del gruppo, il sistema
di contenimento deve essere in grado di raccogliere le perdite
provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale di installazione
dei gruppi.
In caso di versamento
del carburante nel sistema di contenimento devono automaticamente
intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:
a) intercettazione del
flusso di carburante in un punto esterno al locale;
b) arresto delle
eventuali pompe elettriche rifornimento;
c) allarme ottico ed
acustico esterno al locale. Al di sotto del livello di intervento del
sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi
eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o
apparecchiature elettriche.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico
dei gas combusti.
1.1. Varie.
1. Le precisazioni del
presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei gas di combustione
da portare fuori del locale: essi devono essere convogliati
all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente robustezza e
a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il
convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto
a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre,
pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota
non inferiore a tre metri sul piano praticabile.
1.2. Protezioni delle
tubazioni.
a) le tubazioni
all'interno del locale devono essere protette con materiali
coibenti;
b) le tubazioni devono
essere adeguatamente protette o schermate per la protezione delle
persone da contatti accidentali;
c) i materiali per la
coibentazione e la protezione devono essere di classe 0 ovvero classe
A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
1. Gli impianti e i
dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del locale di
installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla
normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del
gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione
facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche
attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici
interni al locale alimentati non a bassissima tensione di
sicurezza.
3. Mezzi di estinzione
portatili.
1. Deve essere prevista
l'installazione in posizione segnalata e facilmente raggiungibile di
estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113
B-C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg.
2. Il numero di
estintori deve essere:
a) uno per installazioni
di gruppi di potenza fino a 400 kW;
b) due per potenze fino
a 800 kW;
c) un estintore
portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere avente
carica nominale non minore di 50 kg e capacita' estinguente pari a
A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di
sicurezza.
1. La segnaletica di
sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 493. I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi,
impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di
emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della
continuita' di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.
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