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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> |
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ALLEGATO XXVIII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo 1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco. 1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende segnalare. 1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un’inclinazione di circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro. |
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2. Segnalazione delle vie di circolazione 2.1. Qualora l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento. 2.2. L’ubicazione delle strisce dovra’ tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio' che puo’ trovarsi nelle loro vicinanze nonche’ tra i pedoni e i veicoli. 2.3. Le vie permanenti situate all’esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate. |
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| < Allegato XXVII - Allegato XXIX > | |||||||||||
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