|
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista
la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30
luglio 1990, n. 212;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto
il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto
il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista
la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici);
Visto
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione
della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche;
Vista
la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista
la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione
della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 marzo 2008; Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito
il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella
riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° aprile 2008;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture,
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche
europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione,
della solidarieta' sociale, dell'universita' e della ricerca, per gli
affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Titolo
I
PRINCIPI
COMUNI
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Finalita'
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un
unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita'
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati.
2.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti
ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si
applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome
nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e
provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3.
Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente
decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |