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Art.
18.
Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente
1.
Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo
le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g)
inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto; [
nota 5
]
g-bis)
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro; [
nota 6 ]
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i)
informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di
cui agli articoli 36 e 37;
m)
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute;
o)
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche
su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; [
nota 3
]
p)
elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in
azienda. [
nota 7
]
q)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r)
comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite,
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di
cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; [
nota 1
]
t)
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u)
nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro; [
nota 2
]
v)
nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica di cui all'articolo 35;
z)
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa)
comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite,
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui
alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già
eletti o designati; [
nota 4
]
bb)
vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
1-bis.
L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo
alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli
infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione
del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
[
nota 8
]
2.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione
ed al medico competente informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie
professionali;
e)
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. [
nota 9
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