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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

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Capo I

Disposizioni generali

-

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

-

Capo II

Sistema istituzionale

-

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

-

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

-

Sezione I

MISURE DI TUTELA 

E OBBLIGHI

-

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19
Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

-

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

-

Art. 28

Art. 29

Art. 30

-

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

-

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

-

Art. 36

Art. 37

-

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

-

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

-

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

-

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

-

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPZIONE DEI

RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI

-

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

-

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

-

Art. 53

Art. 54

-

Capo IV

Disposizioni penali

-

Sezione I

SANZIONI

-

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

-

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO

PENALE

-

Art. 61

 

Art. 18. 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [ nota 5 ]

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; [ nota 6 ]

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; [ nota 3

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. [ nota 7

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; [ nota 1 ]

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; 

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; [ nota 2

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; [ nota 4 ]

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. 

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. [ nota 8 ]

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. [ nota 9 ]

< articolo precedente - articolo successivo>

NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - La lettera r) è stata così sostituita dall'art. 13 del D.lgs 106/2009. Il testo sostituito era: 

«r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici  e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;»

Come disposto dall'articolo 4 del Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 - Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Successivamente il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, N. 207 ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

- La scadenza del 16 maggio è stata rinviata a dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che stabilirà le regole per la gestione del SINP (Vedi news Sicurambiente.it del 15 maggio 2009)

Nota 2 - Vedi anche la news sicurambiete.it del 28 giugno 2008: Decreto legislativo 81/2008: Modificato l'apparato sanzionatorio del Titolo I - Dal 25 giugno non è più prevista la sanzione a carico del datore di lavoro per non aver munito i lavoratori di tessere di riconoscimento nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto.

Nota 3 - Vedi Interpello 52/2008 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. (pdf 18,68KB - tratto dal sito del Ministero della salute, del lavoro e della previdenza sociale)

La lettera o) del comma 1 è stata così sostituita dall'art. 13 del D.lgs 106/2009. Il testo sostituito era: 

«o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);»

Nota 4 - La lettera aa) è stata così sostituita dall'art. 13 del D.lgs 106/2009. Il testo sostituito era: 

«aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;»

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - L'Inail definisce le modalità per comunicare i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (17 agosto 2009)

Nota 5 - La lettera g) del comma 1 è stata così sostituita dall'art. 13 del D.lgs 106/2009. Il testo sostituito era:  

«g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;»

Nota 6 -  La lettera g-bis) del comma 1 è stata inserita dall'art. 13 del D.lgs 106/2009
Nota 7 - La lettera p) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 13 del D.lgs 106/2009.
Nota 8 - Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 13 del D.lgs 106/2009.
Nota 9 - Il comma 3-bis è stato aggiunto dall'art. 13 del D.lgs 106/2009.
Collana Testo Unico della Sicurezza

Collana Testo Unico Sicurezza del lavoro

EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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