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Art.
19.
Obblighi
del preposto
1.
In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b)
verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c)
richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d)
informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e)
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f)
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g)
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37. |