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Sezione
III
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.
31.
Servizio
di prevenzione e protezione
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza
il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o
della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al
comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di
cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del
proprio incarico.
3.
Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro
puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra,
l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4.
Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per
questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
6.
L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria
nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6
e 8 del medesimo decreto;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
7.
Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno.
8.
Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di
gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale
struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli
addetti e del responsabile. |