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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

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Capo I

Disposizioni generali

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Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

-

Capo II

Sistema istituzionale

-

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

-

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

-

Sezione I

MISURE DI TUTELA 

E OBBLIGHI

-

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19
Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

-

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

-

Art. 28

Art. 29

Art. 30

-

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

-

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

-

Art. 36

Art. 37

-

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

-

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

-

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

-

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

-

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPZIONE DEI

RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI

-

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

-

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

-

Art. 53

Art. 54

-

Capo IV

Disposizioni penali

-

Sezione I

SANZIONI

-

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

-

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO

PENALE

-

Art. 61

 

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31. 

Servizio di prevenzione e protezione 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 

4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. 

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 

b) nelle centrali termoelettriche; 

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 

8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

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Collana Testo Unico della Sicurezza

Collana Testo Unico Sicurezza del lavoro

EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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