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Art.
40.
Rapporti
del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1.
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in allegato
3B.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie
locali, all'ISPESL.
2-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità
e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e
3B e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di
redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1
decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo. [ nota 1 ]
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Collana
Testo
Unico Sicurezza del lavoro
EDITORE:
Ipsoa Indicitalia
La
collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL
LAVORO commenta in
modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono
coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la
sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i
medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti
di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali. |
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