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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

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Capo I

Disposizioni generali

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Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

-

Capo II

Sistema istituzionale

-

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

-

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

-

Sezione I

MISURE DI TUTELA 

E OBBLIGHI

-

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19
Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

-

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

-

Art. 28

Art. 29

Art. 30

-

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

-

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

-

Art. 36

Art. 37

-

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

-

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

-

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

-

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

-

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPZIONE DEI

RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI

-

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

-

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

-

Art. 53

Art. 54

-

Capo IV

Disposizioni penali

-

Sezione I

SANZIONI

-

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

-

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO

PENALE

-

Art. 61

 

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria 

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: 

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; [ nota 3 ]

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

2. La sorveglianza sanitaria comprende: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; 

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; 

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; [ nota 4 ]

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. [ nota 5 ]

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. [ nota 6 ]

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: 

a) soppressa [ nota 1 ]

b) per accertare stati di gravidanza; 

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. [ nota 2 ]

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. [ nota 7 ]

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

a) idoneita';

b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c) inidoneita' temporanea; 

d) inidoneita' permanente. 

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. [ nota 8 ]

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. [ nota 9 ]

< articolo precedente - articolo successivo>

NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - Come disposto dall'articolo 4 del DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97 - Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Successivamente il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, N. 207 ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

L'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106 ha successivamente soppresso la lettera a). Il testo  soppresso era:

«a) in fase preassuntiva»

Nota 2 - Il comma 4 stato così modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106.

Vedi anche: 

LEGGE 30 marzo 2001, N. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 75 del 30 marzo 2006)

CONFERENZA UNIFICATA - PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 - Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR). 

Nota 3 - La lettera a) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 4 - La lettera e-bis del comma 2 è stata inserita dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 5 - La lettera e-ter del comma 2 è stata inserita dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 6 - Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 7 - Il comma 4-bis è stato aggiunto dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 8 - Il comma 6-bis è stato aggiunto dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106
Nota 9 - Il comma 9 stato così modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto, n. 106.

Collana Testo Unico della Sicurezza

Collana Testo Unico Sicurezza del lavoro

EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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