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Art.
41.
Sorveglianza
sanitaria
1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a)
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6; [ nota
3 ]
b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a)
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
b)
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo
di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla
mansione specifica;
d)
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l'idoneita' alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente.
e-bis)
visita medica preventiva in fase preassuntiva; [ nota
4 ]
e-ter)
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. [ nota
5 ]
2-bis.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o
dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti
di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo
39, comma 3. [ nota 6 ]
3.
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a)
soppressa [ nota
1 ]
b)
per accertare stati di gravidanza;
c)
negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite di cui al comma 2, lettere lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. [ nota
2 ]
4-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni,
adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate
le condizioni e le modalità per l'accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza. [ nota
7 ]
5.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c),
secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su
formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche
di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla
mansione specifica:
a)
idoneita';
b)
idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c)
inidoneita' temporanea;
d)
inidoneita' permanente.
6-bis.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del
giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. [ nota
8 ]
7.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validita'.
8.
Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9.
Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso. [ nota
9 ] |