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Sezione
VII
CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art.
47.
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
1.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In
tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3.
Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per
piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4.
Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5.
Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6.
L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in
sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza
della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite
le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.
7.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e'
il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200
lavoratori;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a
1.000 lavoratori;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre
i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
8.
Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. |