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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

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Capo I

Disposizioni generali

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Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

-

Capo II

Sistema istituzionale

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Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

-

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

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Sezione I

MISURE DI TUTELA 

E OBBLIGHI

-

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19
Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

-

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

-

Art. 28

Art. 29

Art. 30

-

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

-

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

-

Art. 36

Art. 37

-

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

-

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

-

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

-

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

-

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPZIONE DEI

RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI

-

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

-

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

-

Art. 53

Art. 54

-

Capo IV

Disposizioni penali

-

Sezione I

SANZIONI

-

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

-

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO

PENALE

-

Art. 61

 

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 

2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. 

4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 

5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: 

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; 

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

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Collana Testo Unico della Sicurezza

Collana Testo Unico Sicurezza del lavoro

EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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