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Art.
52.
Sostegno
alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticita'
1.
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e
media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore delle
realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o
costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali
obiettivi il: [ nota 1 ]
a)
sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per
cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita' delle
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b)
finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e
medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei
lavoratori autonomi;
c)
sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2.
Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a)
da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in
misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato
presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva calcolate sulla base della
retribuzione media giornaliera per il settore industria e
convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per
il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche
erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base
all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in
8 ore; [ nota 2 ]
b)
soppressa [ nota 3 ]
c)
soppressa [ nota 3 ]
d)
soppressa [ nota 3 ]
3.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalita' di funzionamento
e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui
al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui
al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e
contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del
comitato amministratore del fondo. [ nota
4
]
3-bis.
In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui
iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità
di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38. [ nota 5
]
4.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige
una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al Fondo. |